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Anagrafe/Uff. Elettorale
| Indirizzo |
Via Umberto I, n. 27 all'interno del
Municipio al piano terra |
| Orario |
Mattina: da lunedì a sabato
9.00/12.00 - Pomeriggio il martedì e il giovedì 15.00/18.00 |
| Responsabile del Servizio |
Dott. Biancardi Ivano |
| Telefono |
0585/942162 |
| fax |
0585/942132 |
| e-mail |
anagrafe@comune.fivizzano.ms.it |
L'ufficio Anagrafe documenta la posizione
dei cittadini residenti, siano essi italiani o stranieri, e ne rileva
i movimenti. Tiene conto di tutti i mutamenti che si verificano nel comune
per cause naturali o civili, cioè per nascita, matrimonio, morte,
emigrazione, immigrazione, e rilascia i relativi certificati.
Vietato chiedere i certificati
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici (come ad
esempio Enel, Telecom, Cat, Poste ad esclusione dei servizi bancoposta)
non possono più richiedere ai cittadini i certificati.
Al loro posto le amministrazioni dovranno accettare le autocertificazioni
o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli
elementi necessari.
Attenzione
• L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare
l'autocertificazione.
• Non è possibile in ogni caso usare l'autocertificazione
per i certificati sanitari, veterinari, di conformità CE e per
i certificati di marchi e brevetti.
L'autocertificazione ed i privati
E' data facoltà ai soggetti privati (ad esempio banche ed assicurazioni)
di accettare l'autocertificazione. Per i privati, a differenza delle amministrazioni
pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma
una facoltà.
Niente più autentiche su domande
e dichiarazioni rivolte alle P.A.
Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori
servizi pubblici non devono essere autenticate.
L'autentica della firma rimane soltanto per le domande che richiedono
la riscossione di benefici economici da parte di altre persone e per le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare
ai privati.
Autentiche di copie
Si potrà dichiarare che è conforme all'originale la copia
di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione, di
una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti
fiscali che debbono essere conservati dai privati.
"Art. 19-bis.(Legge n°3 del 16.01.03 in vigore dal 04.02.03).
(Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 19, che
attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di
un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione,
di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve
obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta
in calce alla copia stessa"
Impedimento temporaneo per ragioni di salute
Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo
impedimento per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo
(il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente
fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento
dell'identità di chi fa la dichiarazione.
Chi può usare l'autocertificazione
• I cittadini italiani
• I cittadini dell'Unione Europea
• I cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle
pubbliche amministrazioni ( non è più necessario che siano
anche residenti)
Norme di riferimento
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n.445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.
• LEGGE n°3 del 16.01.03
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